
Fino a 4mila euro di multa. Ecco cosa rischia chi viola le disposizioni
Insieme al Comandante della Polizia Locale di Labico, dott.ssa Tamara Latini, abbiamo fatto il punto di tutte violazioni penali e amministrative, ad oggi in vigore, in virtù del Decreto Legge n. 19 del 25/3/2020
Con l’espandersi dell’epidemia Covid-19 e con l’aggravarsi dello stato di emergenza in tutta la Penisola, si sono sovrapposti in meno di un mese numerosi atti normativi, provenienti da più organi, con cui sono stati predisposti norme e divieti, la cui violazione è stata accompagnata dapprima da sanzioni di rilievo penale ed ora di natura amministrativa.
Un susseguirsi di prescrizioni, talmente veloce e complesso, che ha generato confusione tra i cittadini. Cosa rischio se esco senza un reale motivo di salute, necessità o di lavoro? Le multe riguardano solo gli spostamenti in auto o anche a piedi? A quanto ammontano le sansioni? Sono soltanto alcune delle domande che molti lettori hanno rivolto in questi giorni alla redazione di Monti Prenestini. Quesiti che a nostra volta abbiamo girato al Comandante della Polizia Locale di Labico, dott.ssa Tamara Latini che ci ha inviato una efficace sintesi delle violazioni penali e amministrative in virtù del Decreto Legge n. 19 del 25/3/2020, e che riportiamo di seguito.

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del Coronavirus – Covid – 19 sono adottate le seguenti sanzioni:
Art. 4, c. 1° : la sanzione amministrativa sostituisce quella penale di cui all’art. 650 c.p. (dunque non più applicabile);
Art. 4, c. 6° e 7°: la violazione della quarantena da parte di chi è risultato positivo al virus (violazione prevista dall’art. 1, comma 2 lettera e) del medesimo decreto) costituisce reato, ed è punita ai sensi dell’art. 260 R.D. 1265/1934 con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500,00 ad euro 5.000,00, salvo che “il fatto costituisca violazione dell’art. 452 del codice penale o comunque più grave reato”: in poche parole, l’art. 452 c.p. prevede l’epidemia colposa, contestabile se chi è positivo ed in quarantena esce ed entra in contatto con altre persone, cagionando, anche solo per negligenza od imprudenza, la diffusione del virus, punita con la reclusione da uno a cinque anni (da tre a dodici anni se dal fatto deriva la morte di più persone).
In teoria sono ipotizzabili anche i reati di omicidio colposo o lesioni colpose.
Sintesi violazioni amministrative pecuniarie in virtù del Decreto legge n. 19 del 25/3/2020.
Art. 4, c. 1° : il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all’art. 1 c. 2°, di carattere nazionale, ovvero dell’ art. 3, di carattere regionale o infraregionale, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da € 400 a € 3.000;

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA
Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 mentre si applica il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) in materia di pagamento in misura ridotta, ovvero:
– Entro 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, con riduzione del 30% rispetto all’importo della sanzione pari ad Euro 280,00 (la dilazione del termine di 5 giorni, previsto dall’art. 202 CdS, a 30 giorni è stato introdotto dall’art. 108 del DL 18/2020 e fino al 31 maggio 2020);
– Dal 31° al 60° giorno dalla data della contestazione o notificazione della violazione, è ammesso il pagamento in misura ridotta di Euro 400,00;
Se la violazione è commessa mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo, da euro 533,33 a euro 4.000,00 anche in tale ipotesi, si applica il pagamento con riduzione del 30%, ovvero:
– Entro 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione la sanzione è pari ad Euro 373,34 (fino al 31 maggio 2020);
– Dal 31° al 60° giorno dalla data della contestazione o notificazione della violazione, è ammesso il pagamento in misura ridotta di Euro 533,33;
Art. 4, c. 8°: la sanzione amministrativa vale anche per le violazioni commesse anteriormente (dunque anche per queste non è più applicabile l’art. 650 c.p. e se già vi è CNR trasmessa si dovrà archiviare perchè il fatto
non è più previsto come reato); pertanto, ai denunciati per il reato di cui all’art 3 comma 4 DL 6/2020 che richiamava (quoad poenam) l’art 650 c.p., verrà applicato il nuovo illecito amministrativo. Di conseguenza, gli
atti dell’accertamento verranno trasmessi dalla Procura della Repubblica al Prefetto / Commissario del Governo affinchè vengano applicate le sanzioni amministrative, ridotte della metà (quindi sanzione in misura fissa
di Euro 200,00);

IMPORTO RADDOPPIATO PER REITERAZIONE In caso di accertata reiterazione l’importo della violazione raddoppia;
La competenza ad irrogare le sanzioni amminisstrative, comprese quelle accessorie (e quindi a ricevere il rapporto in caso di mancato pagamento in misura ridotta per adottare l’ordinanza ingiunzione di pagamento) appartiene:
– al Prefetto per le violazioni di disposizioni dettate dal DPCM;
– al Presidente della Regione o al Sindaco per le misure di cui all’art. 3, di carattere regionale o infraregionale, nell’ambito della propria competenza;
Sintesi violazioni amministrative pecuniarie in virtù del Decreto legge n. 19 del 25/3/2020 previste per pubblici esercizi, attività produttive o commerciali.
MANCATO RISPETTO NORME ESERCIZI PUBBLICI E COMMERCIALI
Nei casi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, si applica in aggiunta alle sanzioni pecuniarie sopra indicate, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni;
All’atto dell’accertamento delle violazioni, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni;
In caso di reiterata violazione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
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